Descrizione
Il 1° marzo 2025 scadrà il termine del triennio 01/03/2022 – 01/03/2025 del corso di aggiornamento obbligatorio, a cadenza triennale, del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, entro il quale gli operatori in attività o loro delegati del comparto dovranno adempiere, pena l’applicazione da parte del Comune, autorità competente al controllo, in caso di riscontro del mancato adempimento, della sanzione da euro 534,00 a euro 2.882,00 di cui agli articoli 16 bis e 21, comma 2 della L.R. 38/2006.
Si evidenzia che, a decorrere dal 1° settembre 2024, si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 29-8714.
Il corso di formazione ha validità triennale e rispetta le seguenti scadenze 01/03/2022-01/03/2025, 01/03/2025-01/03/2028 e così via, indipendentemente dalla data di adempimento dell’obbligo formativo.
Per il triennio 1/03/2022 – 1/03/2025, si specifica che:
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività entro il 31/08/2024, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 01/03/2022 - 01/03/2025;
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l’1/09/2024 e l’1/03/2025, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l’1/03/2026, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’ 1/03/2025 all’1/03/2028;
- nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2022 e l’1/03/2025, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e quindi dall’1/03/2025 all’1/03/2028.