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Regione Piemonte

Cambio di residenza in tempo reale

  • Servizio attivo

Comunica al tuo Comune il cambio di residenza per te e per la tua famiglia anagrafica


A chi è rivolto

Ai cittadini

Descrizione

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL’ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL’ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012.

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Come fare

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

– direttamente all’ufficio anagrafe: VIA NAZIONALE 19 – PINASCA
– per raccomandata, indirizzata a: COMUNE DI PINASCA – Ufficio Anagrafe – VIA NAZIONALE 19 – 10060 PINASCA
– per fax al numero 0121/800049
– per via telematica tramite PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”>demograficipinasca@pcert.postecert.it
– per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: anagrafe@comune.pinasca.to.it

L’invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
– che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
– che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
– che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il modulo deve essere firmato da tutti coloro che sono maggiorenni.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

Cosa serve

Alla dichiarazione deve essere allegata :

  • copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente
  • tessera sanitaria del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente
  • atto di proprietà oppure
  • certificato di rogito oppure
  • contratto di affitto oppure
  • dichiarazione di comodato gratuito
  • nel caso in cui l’interessato richieda la residenza o il trasferimento di indirizzo in un’abitazione dove è già presente una famiglia occorrerrà anche la firma per accettazione di colui o colei che già occupano l’alloggio in questione, con allegato il documento di identità.

Cosa si ottiene

Dopo i controlli dell’Ufficio Anagrafe, si ottiene il cambio di residenza alla nuova abitazione.

Tempi e scadenze

La residenza anagrafica decorre dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino e viene definita entro due giorni lavorativi dal ricevimento.

Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche all’indirizzo di residenza dichiarato tramite la Polizia Locale e controllerà la documentazione presentata.

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Ufficio Anagrafe.

Accedi al servizio

REGISTRAZIONI DELLE DICHIARAZIONI A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe, procederà immediatamente, e comunque entro i DUE giorni successivi, a registrare le dichiarazioni ricevute , con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime (data di registrazione all’ufficio protocollo) . L’Ufficio provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

Ulteriori informazioni

(*)Paesi attualmente membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Si precisa che la mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori nei modelli comporta la non ricevibilità della domanda.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACII commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

– nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
– nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e si darà immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
– nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Leva

0121/800712 – 0121/800916 ( INT. 1)

anagrafe@comune.pinasca.to.it

pec: demograficipinasca@pcert.postecert.it

fax: 0121 800049

Allegati

Allegato-B-cee
Allegato-A-extra-cee
Modulo-richiesta-residenza

Pagina aggiornata il 09/04/2024

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