Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato. Legge 24 dicembre 2007 n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Legge Finanziaria 2008. La legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale Pluriennale dello Stato”, Legge Finanziaria 2008, all’art. 3, comma 54, ha stabilito: “All’articolo1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662 “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica”, le parole da: “pubblicano” fino a: “erogato” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”.
Elenco Incarichi Anno 2018 – Personale interno.
Elenco Incarichi Anno 2017 – Personale interno.
Elenco Incarichi Anno 2016 – Personale interno.